La responsabilita dell’imprenditore ai tempi del coviD- 19

  • Da APCL
  • 31 Dicembre 2018
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Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Cari colleghi,

a seguito della videoconferenza tenutasi ieri in CNA su “responsabilità degli imprenditori e datori di lavoro per contagio CoviD-19 alla ripresa attività (il protocollo del 24 aprile), giriamo le slide presentate in riunione dal Prof. Rubino, una nota dell’ispettorato del lavoro e a seguire i Link dell’INAIL relativi a:

In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, il presidente dell’Istituto ha sottolineato la natura tecnica delle analisi condotte con l’Iss […]

Si tratta di note e discussioni tecniche per inquadrare l’ambito delle responsabilità del datore di lavoro o responsabile legale nel caso di contagio e/o ulteriori ipotesi di danno a carico dei propri dipendenti e/o clienti.

Ovviamente l’assicurazione INAIL copre quello che, dal decreto legge 18 “Cura Italia” di Marzo, è considerato “infortunio sul lavoro” e il possibile contagio o la malattia di un dipendente non chiama direttamente in causa le responsabilità civili o penali del datore di lavoro (vedi la nota diramata dalla stessa INAIL). 

Ma in caso di dolo o colpa presunta per  il datore (che dovrà però essere provata da chi chiama in giudizio), l’imprenditore può essere chiamato a rispondere sia dall’INAIL o dallo stesso dipendente.per una parte di risarcimento, se l’imprenditore è inadempiente e non ha applicato le misure precauzionali previste. 

Nella prossima settimana si terrà una videoconferenza specifica dedicata esclusivamente alla responsabilità dell’imprenditore nel settore della ristorazione e naturalmente verrete informati.

Informativa PRIVACY ai sensi del   D. Lgs. 196/2003, novellato come da reg UE 679/2016 – GDPR 

Informiamo che gli indirizzi di posta elettronica a nostra disposizione provengono da elenchi delle associazioni federate, contatti diretti con esplicito consenso dei possessori o servizi di pubblico dominio, disponibili anche via WEB. Le informazioni contenute nella presente e-mail sono confidenziali e intese per il solo utilizzo da parte del destinatario indicato. Il contenuto potrebbe essere soggetto a vincoli di riservatezza ai sensi delle leggi applicabili quali il D.L.gs. 196/2003 e reg UE 679/2016 – GDPR e chiunque lo riceva erroneamente senza esserne il destinatario, è avvisato che il possesso, l’utilizzo, la riproduzione e divulgazione della e-mail è viatato, pregandovi di cancellarlo segnalandoci l’errato inoltro.

 

ausa le responsabilità civili o penali del datore di lavoro (vedi la nota diramata dalla stessa INAIL). 

Ma in caso di dolo o colpa presunta per  il datore (che dovrà però essere provata da chi chiama in giudizio), l’imprenditore può essere chiamato a rispondere sia dall’INAIL o dallo stesso dipendente.per una parte di risarcimento, se l’imprenditore è inadempiente e non ha applicato le misure precauzionali previste. 

 

Nella prossima settimana si terrà una videoconferenza specifica dedicata esclusivamente alla responsabilità dell’imprenditore nel settore della ristorazione e naturalmente verrete informati.

 

Informativa PRIVACY ai sensi del   D. Lgs. 196/2003, novellato come da reg UE 679/2016 – GDPR 

Informiamo che gli indirizzi di posta elettronica a nostra disposizione provengono da elenchi delle associazioni federate, contatti diretti con esplicito consenso dei possessori o servizi di pubblico dominio, disponibili anche via WEB. Le informazioni contenute nella presente e-mail sono confidenziali e intese per il solo utilizzo da parte del destinatario indicato. Il contenuto potrebbe essere soggetto a vincoli di riservatezza ai sensi delle leggi applicabili quali il D.L.gs. 196/2003 e reg UE 679/2016 – GDPR e chiunque lo riceva erroneamente senza esserne il destinatario, è avvisato che il possesso, l’utilizzo, la riproduzione e divulgazione della e-mail è viatato, pregandovi di cancellarlo segnalandoci l’errato inoltro.

 

 

Il Segretario Generale

Prot.n. 102/20/SS/pv

Carissimi,

Roma, 15 maggio 2020

Ai Segretari/Direttori

CNA Regionali CNA Territoriali

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Per vostra opportuna conoscenza allego messaggi dell’ufficio stampa INAIL afferenti all’apertura delle attività per il prossimo 18 maggio.

Una lettura che conferma la possibilità e l’attenzione che dobbiamo tenere nel non considerare i protocolli INAIL come linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare quindi non possono essere direttamente vincolanti ed applicative.

Infine un comunicato sempre in data odierna di precisazione in merito a infortunio Covid e responsabilità del datore di lavoro.

Ovviamente rimane inalterata la nostra richiesta ed azione di lobby per introdurre una misura legislativa che escluda la responsabilità degli imprenditori nel caso un dipendente contragga il Coronavirus.

Nessuno, infatti, può essere chiamato a rispondere di un rischio generico di salute del quale non può controllare la fonte.

Vi comunico anche che con l’INPS, con il messaggio n. 2015 del 15-05-2020, rispetto al versamento di contributi associativi in presenza di sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa quali misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di adesione alla sospensione contributiva, il versamento in un’unica soluzione sarà considerato effettuato nei termini di legge e, quindi, riversato alle Associazioni nei termini contrattuali vigenti.

Nel caso di richiesta di ripresa dei versamenti in cinque rate mensili di eguale importo, sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall’Istituto, verrà rateizzato anche l’importo della quota associativa. In tal caso, la quota associativa verrà riversata dopo la verifica dell’avvenuto pagamento tempestivo e integrale di quanto dovuto all’Istituto e inserito nella rateazione all’esito positivo delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla sospensione contributiva previste dall’articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 23/2020.

Cordiali Saluti,

f.to Sergio Silvestrini

Sede Nazionale: 00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9A

——– Messaggio originale ——–
Da: INAIL Ufficio Stampa <ufficiostampa@inail.it>
Data: 15/05/20 13:37 (GMT+01:00)
Oggetto: LAVORO. INAIL: DATORE È RESPONSABILE INFORTUNIO COVID SOLO SE C’È DOLO

(DIRE) Roma, 15 mag.

“In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”. È quanto scrive in una nota l’Inail. “Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.

Neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”, conclude l’Inail.

(AGI) – Roma, 15 mag.

Non è necessario il rispetto ‘letterale’ dei protocolli di sicurezza indicati dall’Inail ma in ogni caso i protocolli differenziati delle regioni devono rispettare i principi fondamentali delle linee guida. Questo il ragionamento che il premier Giuseppe Conte ha fatto alle regioni durante l’incontro, ancora in corso, sulla fase 2 e sulle riaperture degli esercizi commerciali da lunedì prossimo. All’incontro, che si tiene in videoconferenza – presenti anche i ministri Boccia e Speranza – si è sottolineato, riferiscono fonti che stanno partecipando alla riunione, la possibilità quindi di modificare i protocolli dell’Inail ma con l’assicurazione da parte dei governatori del rispetto dei criteri di sicurezza sulle riaperture.

Roma, 13 maggio 2020 ore 16.56 (Adnkronos/Labitalia)

“Non si tratta di disposizioni vincolanti, ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione”. A dirlo il presidente dell’Inail, Franco Bettoni riferendosi a indicazioni del documento tecnico che il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta di ieri ha approvato; elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown.

È evidente – precisa – che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare.
Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni”.

”Lo spirito con cui si è mosso l’Istituto – aggiunge Bettoni – è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall’inizio dell’epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l’obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale”.

 

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